OPI CALTANISSETTA
Amministrazione trasparente
Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Bandi di concorso
- Bandi di gara e contratti
- Bilanci
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
(comma così sostituito dall’art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)
L’Ordine non è tenuto ad avere l’OIV.
Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.lgs. n. 33/2013, Art. 44.
Compiti degli organismi indipendenti di valutazione
Pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione entro il 30 aprile 1. L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
Atti sull’attività e sull’organizzazione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 31
Atti sull’attività e sull’organizzazione
Pubblicazione degli atti adottati dagli organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominati, adottati sull’attività e l’organizzazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
(comma così sostituito dall’art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 31
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio